Art. 16.

      1. L'articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - (Prevenzione e interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

          a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

          b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

          c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

 

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          d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgere anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione e dalla provincia autonoma competente;

          e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e di prevenzione;

          f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 114;

          g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

      3. I servizi di cui al comma 2, istituiti presso le aziende sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
      4. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza della regione o della provincia autonoma, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori di intervento, tra i rappresentanti delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti».